IL GIUDICE DI PACE

    Nella causa civile iscritta in data 10 agosto 2004 al n. 3125 del
Ruolo  Generale  per  gli affari contenziosi dell'anno 2004, vertente
tra  il sig. Ricci Andrea (opponente) e la Prefettura della provincia
di  Pescara,  in  persona del Prefetto pro tempore, ha pronunciato la
seguente ordinanza.
    Premesso,  in fatto, che con ricorso presentato in data 10 agosto
2004,  il  sig. Andrea  Ricci  ha  proposto  opposizione  avverso  il
sommario processo verbale nr. ATX0000031096 elevato il 12 maggio 2004
dalla Polizia Stradale Sezione di Pescara, instando, altresi', per la
sospensione della sua esecuzione in via cautelare;
        con  il  mentovato  verbale  si  contesta la violazione degli
art. 142,  comma  9, c.d.s. poiche' il conducente del veicolo Renault
Clio  tg.  BH043RY,  di proprieta' dell'odierno ricorrente, il giorno
22 marzo  2004 alle ore 17.02, in Pescara, lungo la s.s. 16 Adriatica
carreggiata  nord,  localita'  Variante/Pescara  Colli,  «superava di
oltre 40 km/h i limiti massimi di velocita'. Per questa violazione e'
prevista la detrazione dal punteggio della patente di punti 10»;
        la   violazione  veniva  accertata  a  mezzo  di  apparecchio
autovelox 104/C-2 51876 e non contestata immediatamente;
        con  il  verbale  de  quo  si  avvisava  il sig. Ricci che la
decurtazione dei punti sarebbe stata operata, d'ufficio, a suo carico
a  meno  che  avesse provveduto, entro 30 giorni, a comunicare i dati
esatti  della  persona  che era effettivamente alla guida del veicolo
nelle  predette  circostanze  di  tempo  e  di luogo (ex art. 126-bis
codice della strada);
        nell'atto  introduttivo  del presente giudizio, il ricorrente
sollevava   -  in  via  incidentale  e  preliminare  -  questione  di
legittimita'   costituzionale   dell'art. 126-bis,  comma  2,  d.lgs.
30 aprile  1992,  n. 285 (come modificato con il d.l. 27 giugno 2003,
n. 151,  convertito  con  modificazioni  dalla  legge 1° agosto 2003,
n. 214)   nella   parte   in   cui   prevede,   in  caso  di  mancata
identificazione  del  conducente,  la  decurtazione  di  punti  dalla
patente  a  carico  del  proprietario  del  veicolo, salvo che questi
indichi,  entro  il termine prescritto, le generalita' dell'effettivo
trasgressore,   per   violazione   degli   artt. 3,  24  e  27  della
Costituzione;
        l'Amministrazione opposta non si costituiva.
    Sulla rilevanza della questione di illegittimita' costituzionale:
        la   questione   di   legittimita'  costituzionale  sollevata
dall'odierno  ricorrente  appare  rilevante  nel  giudizio  in  corso
giacche',   pur   non   essendosi   ancora   verificata   l'effettiva
decurtazione dei punti sulla patente (stante la pendenza del giudizio
di  opposizione),  essa  potra'  operare  - all'esito di un eventuale
rigetto  del  ricorso - a carico del proprietario obbligato in solido
per   non   aver   indicato   l'effettivo   autore  della  violazione
dell'art. 142,  comma  9,  d.lgs.  30 aprile  1992, n. 285, il giorno
22 marzo  2004 alle ore 17.02, in Pescara, lungo la s.s. 16 Adriatica
carreggiata nord, localita' Variante/Pescara Colli;
        del  resto,  a  parere  di questo Giudicante, la rilevanza va
riconosciuta  anche alla questione cui non sia imprescindibilmente ed
indissolubilmente  legata  la decisione della controversia nell'alveo
della  quale  sia  stata  sollevata,  cio' onde consentire una tutela
effettiva di situazioni giuridiche soggettive altrimenti pregiudicate
da  norme  indiziate  di incostituzionalita' (si consideri, altresi',
che  di  questione  analoga  a  quella  in  esame risulta essere gia'
investito il Giudice delle Leggi).
    Sulla  non manifesta infondatezza della questione di legittimita'
costituzionale:
        l'art. 126-bis  comma  2, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, come
modificato  con  il  d.l.  27 giugno  2003,  n. 151,  convertito  con
modificazioni dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, sembra stridere con
principi  fondamentali  della  nostra civilta' giuridica che permeano
altrettante norme di rango costituzionale;
        segnatamente, la norma de qua appare:
    I) in contrasto con l'art. 3 Cost. e, dunque, con il principio di
uguaglianza  in  esso  sancito  giacche'  la decurtazione dei punti a
carico  del  proprietario  del  veicolo,  operata  ai sensi e per gli
effetti  dell'art. 126-bis  comma  2  c.d.s.,  finisce  con  l'essere
subordinata  alla  circostanza  che questi sia anche patentato, cosi'
delineandosi   una   sanzione   ad   applicazione  «intermittente»  o
«eventuale»;
    II)  in contrasto con l'art. 24, comma 2 Cost. laddove prevede, a
carico  del  proprietario  del  veicolo,  l'obbligo  di  denuncia del
conducente-autore  della  presunta  violazione,  in ipotesi anche se'
stesso, frustrando, di fatto, il diritto di difesa costituzionalmente
riconosciuto a ciascuno.
    Qualora,  infatti,  il conducente non identificato sia in realta'
lo  stesso  proprietario,  questi  si  troverebbe nella situazione di
dover  scegliere se «autodenunciarsi» ovvero ricevere sia la sanzione
della  decurtazione  dei  punti  che  la  sanzione  pecuniaria per la
dichiarazione  omessa.  Il  che  non  e' compatibile con il principio
fondamentale  nel  nostro  ordinamento  per  cui  nessuno puo' essere
costretto ad agire contro se' stesso;
    III)  in  contrasto con l'art. 27 Cost. poiche', nel disporre che
l'organismo  accertatore  comunichi  alla  Anagrafe  nazionale  degli
abilitati alla guida il nominativo del responsabile della violazione,
stabilisce  altresi'  che  nel  caso,  non  infrequente,  di  mancata
identificazione  del  conducente, tale segnalazione andra' effettuata
«a  carico  del  proprietario  del  veicolo,  salvo che lo stesso non
comunichi, entro trenta giorni dalla richiesta, all'organo di polizia
che  procede,  i  dati  personali  e  della patente del conducente al
momento della commessa violazione»; qualora, poi, il proprietario del
veicolo sia una persona giuridica, «il suo legale rappresentante o un
suo  delegato  e'  tenuto  a fornire gli stessi dati, entro lo stesso
termine,  all'organo  di  polizia che procede. Se il proprietario del
veicolo  omette  di  fornirli,  si  applica  a suo carico la sanzione
dell'articolo 180, comma 8».
    Si  tratta,  inequivocabilmente,  di  una  ipotesi  eclatante  di
punibilita'  per responsabilita' oggettiva, un istituto avversato con
decisione  dal  nostro sistema sanzionatorio, che si tratti di quello
penale   ovvero  di  quello  amministrativo;  basti  considerare  che
l'art. 3   legge   n. 689   del   1981,   in   materia   di  sanzioni
amministrative,   con  una  previsione  speculare  a  quella  di  cui
all'art. 42 c.p., cosi' dispone: «nelle violazioni cui e' applicabile
una  sanzione  amministrativa  ciascuno e' responsabile della propria
azione,  cosciente  e  volontaria,  sia  essa  dolosa  o  colposa», a
significare  un  saldo  ancoraggio  della  punibilita'  -  nel nostro
ordinamento - ad un'azione ovvero ad un'omissione oltre che cosciente
e volontaria, connotata da dolo o colpa.
    Nessuno,  in  estrema sintesi, puo' rispondere al posto di altri:
si  consideri  che  il proprietario del veicolo ben potrebbe ignorare
l'autore della violazione al codice della strada contestata, come nel
caso  di  autovettura  a  disposizione  di  piu' membri di uno stesso
nucleo  famigliare  (in ipotesi di contestazione differita nel tempo)
ovvero,  ancor  peggio, di parco macchine aziendale a disposizione di
un numero rilevante di dipendenti.
    La   norma  censurata,  invece,  sganciando  la  punibilita'  del
proprietario  da  un  qualsiasi  accertamento  in  concreto della sua
responsabilita',  svuota di contenuto uno dei principi cardine su cui
poggia il nostro ordinamento, confluito nell'art. 27 Cost.
    Lo  stesso  obbligo  di denunzia del conducente, non identificato
dagli  organi  di  polizia, imposto al proprietario del veicolo trova
difficile  allocazione  in  un  contesto  normativo  che ha da sempre
limitato l'operativita' di una simile previsione a soggetti investiti
di pubbliche funzioni.